VISITE FISCALI: nuovo regolamento

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 29 dicembre 2017 è stato pubblicato il nuovo Regolamento sulle visite fiscali,

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/12/29/17G00221/sg

La visita fiscale viene richiesta dal datore di lavoro pubblico, già dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico. La comunicazione viene data dal medico curante mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS, ma può essere anche disposta dall’INPS, nei casi e secondo le modalità preventivamente definite dallo stesso Istituto.

In caso di assenza per malattia, le fasce di reperibilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono fissate secondo i seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità alle prime tre categorie della Tabella A o alla Tabella E allegate al dPR n. 834/1981;
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.

Il medico fiscale è tenuto a redigere il verbale contenente la valutazione medico-legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. Il verbale è trasmesso all’INPS e viene messo a disposizione del dipendente mediante apposito servizio telematico.

In caso di mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore, è data immediata comunicazione al datore di lavoro. Il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio.

 

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