CCNI: DATE PER UTILIZZAZIONI E ASSEGNAZIONI PROVVISORIE

Firmato in data 21 giugno 2017 l’Ipotesi di CCNI per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria. Le funzioni su Istanze online saranno aperte a partire dal:

  • 10 al 20 luglio per la scuola primaria ed infanzia
  • 24 luglio al 2 agosto per la scuola secondaria sia di primo sia di secondo grado.

DOCENTI

I docenti di scuola dell’infanzia e primaria potranno indicare fino a 20 preferenze di una sola provincia; i docenti di scuola secondaria, invece, sia di primo sia di secondo grado, ne potranno indicare solo 15.

All’articolo 8 del CCNI sono regolate le precedenze sia nelle utilizzazioni sia per le assegnazioni provvisorie:

  • genitori che assistono i figli con disabilità in stato di gravità (art. 33 commi 5 e 7 della legge 104/92)
  • genitori con figli di età inferiore ai 3 anni

Per quanto riguarda le assegnazioni provvisorie sarà possibile richiedere assegnazione provvisoria all’interno della provincia di titolarità per uno dei seguenti motivi:

  1. ricongiungimento ai figli o agli affidati di minore età con provvedimento giudiziario
  2. ricongiungimento al coniuge o alla parte dell’unione civile o al convivente, purché la stabilità della convivenza risulti da certificazione anagrafica
  3. gravi esigenze di salute del richiedente comprovate da idonea certificazione sanitaria
  4. ricongiungimento al genitore convivente qualora non ricorrano le condizioni di cui ai punti 1) o 2).

Non sono consentite assegnazioni provvisorie all’interno dello stesso comune di titolarità.

ASSEGNAZIONE PROVVISORIA PER ALTRA PROVINCIA

Non ci sarà il blocco triennale per i neo assunti che vogliono richiedere assegnazione provvisoria per altra provincia. L’assegnazione provvisoria per altra provincia può essere richiesta dai docenti di ogni ordine e grado se:

  • il docente ha presentato domanda di mobilità e non ha ottenuto nulla
  • non ha presentato domanda di mobilità per la provincia per la quale ricorra uno dei motivi di ricongiungimento
  • ha ottenuto domanda di mobilità in una provincia diversa da quella per la quale ricorrono i motivi di ricongiungimento o per la quale aveva richiesto di usufruire delle precedenze previste dall’art 13 del Ccni dell’11 aprile 2017
  • i docenti beneficiari delle precedenze previste dell’articolo 13 del Ccni 11 aprile 2017 i quali, pur avendo ottenuto la provincia, sono stati soddisfatti in comune diverso rispetto a quello per cui ricorrono i motivi
  • l’assegnazione provvisoria potrà comunque essere richiesta, anche da quanti abbiano già ottenuto la mobilità, qualora siano sopravvenuti, dopo il termine di scadenza delle domande di mobilità, i motivi di ricongiungimento precedentemente indicati o questi si siano successivamente modificati.

Come negli anni passati l’assegnazione provvisoria si potrà chiedere obbligatoriamente per la propria tipologia di posto o classe di concorso di titolarità ed anche, ma in sub ordine, per altre tipologie di posto o classi di concorso anche di grado di scuola diverso, purché in possesso del titolo valido per la mobilità.

Condividi sui social

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *